La nuova Direttiva Europea
Le date da ricordare
- Dal 25 ottobre 2020 tutti gli impianti di contabilizzazione nuovi o in sostituzione, dovranno essere leggibili da remoto. Inoltre, i consumi rilevati dai dispositivi, dovranno essere comunicati almeno 2 volte all’anno e su richiesta, ogni trimestre per sistemi leggibili da remoto;
- Dal 1° gennaio 2022 la comunicazione dovrà essere mensile;
- Dal 1° gennaio 2027 dovranno esserlo tutti i sistemi esistenti;
Come adeguarsi alla EED?
Art. 9
"... i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.."
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Art. 19
" Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico"
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D.lgs 73 del 14 luglio 2020
Attuazione della Direttiva Europea sull'efficienza energetica 2018/2002
Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2020
Il decreto legislativo n.73 del 14 luglio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (a modifica/integrazione del decreto legge 102/2014 e smi), introduce importanti novità anche in tema di contabilizzazione del calore e acqua calda sanitaria per impianti centralizzati. Si tratta dell’attuazione della direttiva UE 2018/2002 che modifica la precedente direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (EED).
Ecco le principali novità contenute nell’articolo 9, 19 e rispettive note del decreto legislativo:
- Le date importanti da ricordarsi: vedi volantino sopra
- Eliminazione di qualsiasi riferimento alla norma tecnica UNI 10200: non è più pertanto obbligatorio utilizzarla per la ripartizione delle spese di riscaldamento ed acqua; ogni condominio può scegliere in piena autonomia quale metodo di ripartizione adottare. Resta comunque fissato il minimo di una quota pari al 50% dei consumi volontari.
NB. L’eliminazione del riferimento alla norma UNI 10200, consente all’Italia di uniformarsi ai metodi di ripartizione utilizzati dalla maggior parte dei paesi dell’UE. Ora i condomini, attraverso delibera assembleare, possono liberamente scegliere la metodologia per la ripartizione dei costi.
Link utili
- Interessante documento consultabile sul sito dell'Associazione Nazionale di Contabilizzazione di Calore e Acqua (ANCCA) in merito al D. lgs 73 del 14 Luglio 2020: https://www.ancca.org/wp-content/uploads/2020/07/ANCCA_info_-commento_DLgs-73.pdf-commento_DLgs-73.pdf
- In questo documento viene riportato il parere "pro veritate" di uno dei più autorevoli studi legali in materia di contabilizzazione del calore: Lo studio legale Avv. Francesco Glaviano. Per il link completo si rimanda al sito di ANCCA: https://www.ancca.org/dlgs73-2020-parere-avv-glaviano/
- All'interno del documento di cui sopra è possibile trovare un esempio di metodologia di calcolo semplice e trasparente, che copre anche casi particolari, già applicato in migliaia di condomini, che consente l’eliminazione di diverse problematiche, sul sito dell’Associazione Nazionale di Contabilizzazione di Calore e Acqua (ANCCA): https://www.ancca.org/linee-guida-per-la-contabilizzazione-del-calore-e-dellacqua/
Caso Regione Lombardia
La Regione Lombardia si esprime sul significato di "Lettura da Remoto"
Decreto Regionale: DGR XI-3502 del 5 agosto 2020
La Regione Lombardia con questo decreto aggiorna il quadro normativo che stabilisce le disposizioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici civili da applicare nell'intero territorio regionale.
Importanti novità vengono in merito al tema della contabilizzazione del calore ed alla nuova definizione di sistemi di lettura da remoto.
... “Lettura da remoto”: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e driveby non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.
D.lgs 102/141 del 2016
La normativa di riferimento
L’Italia ha recepito la direttiva europea con il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014.
Art. 9
"Misurazione e fatturazione dei consumi energetici". Al comma 5 si dice: "è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 […] di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali." e proseguendo: "nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari".
Alla lettera successiva viene precisato come deve essere effettuata la ripartizione delle spese: "l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà".
Art. 16
Sanzioni per condomìni e utenti che non si siano adeguati a quanto stabilito dalla legge entro i termini indicati.
Al comma 7 si dice: "il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. Inoltre, il comma 14 prevede una sanzione anche nei casi in cui il conteggio non venga effettuato secondo quanto indicato: "una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio […] che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5.".
Si ricorda che, secondo la Legge 102, l’uso dei coefficienti correttivi non è consentito.
Attualmente è possibile usufruire delle seguenti detrazioni fiscali, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo:
1. 65% delle spese sostenute (in contemporanea a interventi di riqualificazione in centrale termica, in caso contrario 50%) dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
2. agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’IVA ridotta al 10%.